Aspetti fiscali e legali

La legislazione italiana permette ai privati l’acquisto di diamanti, in qualsiasi quantità, purchè acquistati con fondi di lecita provenienza. L’acquisto può essere anche ripetuto o frammentato. In caso di rivendita dei diamanti acquistati l’utile conseguito è, attualmente, esente da tassazione.

Non è permesso al privato l’acquisto e la rivendita sistematica e continuativa dei diamanti. Si configurerebbe l’attività di commercio che è proibita al privato che non abbia le necessarie licenze di legge.

Due esempi opposti di investimenti in diamanti

Un cliente decide di investire, per esempio, € 10.000. Acquistato il primo lotto di diamanti, decide di incrementare l’investimento aggiungendo altri € 25.000.
Dopo 4 anni il cliente disinveste parte del capitale vendendo diamanti per € 15.000 e, dopo 12 mesi, ne vende altri per € 5.000. Infine, dopo un anno chiude l’investimento vendendo tutti i diamanti rimasti e incassando, per esempio, € 40.000. In totale il cliente ha acquistato pietre preziose per € 35.000 e le ha rivendute per € 60.000: in questo caso l’utile di € 25.000 è, attualmente, esente da tassazione.

È invece vietata la seguente operazione: un cliente acquista diamanti per € 10.000 poi decide di rivenderli per € 11.000, riacquista altri diamanti e li rivende e così via.
In questo caso l’Agenzia delle Entrate ravviserebbe, giustamente, l’attività di commercio che, se esercitata senza le licenze necessarie, causerebbe spiacevoli sanzioni per l’incauto investitore.